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D.P.R. 21/09/2001 n. 389Art. 2. Compiti dell'Ente 1. L'Ente attende ai compiti di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e a quelli previsti dalle leggi vigenti, ponendo in essere tutti gli atti, anche di natura finanziaria, ad essi strumentali, con esclusione di ogni intento speculativo. 2. Gli atti rivolti a reperire mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente mediante la contrazione di mutui o l'assunzione di obbligazioni devono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "Art. 2 (Compiti dell'Ente) . 1. L'Ente provvede a a) gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonchè alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonchè la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità traffico e circolazione h) costituire e partecipare a società per lo svolgimento all'estero di attività infrastrutturali, previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici i) effettuare, a pagamento, consulenze e progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 2. L'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente, dei progetti relativi ai lavori di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, al fine dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. 3. L'Ente esercita ogni competenza già attribuita nelle materie di cui al comma 1 ad uffici ed amministrazioni dello Stato. 4. L'Ente può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato". -Si riporta il testo degli articoli 3, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la Legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione. 3. Il programma di cui al comma 2 è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente. 4. Il Ministro del tesoro può autorizzare, in conformità al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato". Art. 3. Organi dell'Ente 1. Sono organi dell'Ente: 1) il consiglio; 2) l'amministratore; 3) il collegio dei revisori. 2. È causa d'incompatibilità con le cariche di amministratore, di componente del consiglio e del collegio dei revisori a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'Ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'Ente abbia in dette imprese una partecipazione azionaria salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente agli organi di cui ai punti 1) e 3) del comma 1 i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età. 4. Si decade dalle cariche di amministratore, di componente del consiglio o del collegio dei revisori, quando si verifica una delle suindicate cause di incompatibilità. 5. Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilità, nonchè alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni dell'amministratore, degli altri componenti del consiglio, dei membri del collegio dei revisori. È fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti gli incarichi ricoperti e le attività svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilità. 6. Ai componenti degli organi si applicano le norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei sindaci nei confronti delle società per azioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto e in quanto con esso compatibili. 7. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel campo delle opere pubbliche. 8. L'amministratore può essere revocato per le cause indicate dall'articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Gli altri componenti degli organi possono essere revocati in base alle disposizioni del codice civile applicabili agli organi delle società per azioni. 9. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti degli organi dell'ente in misura corrispondente a quelli di altri enti pubblici di analoga dimensione. Per il trattamento previdenziale si applicano le disposizioni generali sulla materia. Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2 del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "2. L'amministratore dura in carica cinque anni. L'incarico è revocato, per gravi inadempienze, qualora dal bilancio consuntivo risultino rilevanti perdite di esercizio derivanti dall'attività tipica della gestione ovvero per gravi inadempimenti nell'attuazione del programma non dovute a ragioni esterne all'azienda, nonchè qualora siano dichiarate dal collegio dei revisori gravi irregolarità amministrative o contabili". Art. 4. Il consiglio 1. Il consiglio è composto dall'amministratore che lo presiede e da quattro consiglieri nominati con Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. 2. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta. 3. In caso di cessazione dall'incarico di uno o più consiglieri prima della scadenza del quinquennio, si procede alla loro sostituzione con le modalità e secondo i criteri fissati per la nomina. I nuovi consiglieri restano in carica per la residua parte del quinquennio. Art. 5. Compiti del consiglio 1. Sono di competenza del consiglio a) la predisposizione dello schema di programma annuale di attività dell'Ente da sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti b) l'approvazione degli accordi di programma di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e le revisioni annuali c) la deliberazione dei bilanci preventivi e consuntivi e delle relative variazioni d) l'approvazione dei capitolati generali e) l'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 100 miliardi f) l'approvazione delle procedure proposte in ordine all'aggiudicazione o affidamento degli appalti di opere di importo superiore al limite di valore in ECU stabilito per l'applicazione della normativa comunitaria, nonchè degli appalti di forniture e servizi di importo superiore al decimo del valore suindicato; l'approvazione di atti aggiuntivi qualora l'importo del nuovo contratto, a seguito delle intervenute perizie di varianti, superi complessivamente il limite comunitario sopraindicato g) l'acquisizione e la vendita di partecipazioni h) l'acquisto e la vendita di beni immobili di valore superiore a 5 miliardi i) l'acquisto e la vendita di beni mobili di valore superiore a 500 milioni l) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale, nonchè la relativa dotazione organica m) le proposte per le eventuali modifiche del presente statuto. 2. Il consiglio può esprimersi, in maniera non vincolante, su altri affari ad esso sottoposti dagli altri organi dell'Ente. Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 3 del Decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: "Art. 3 (Finanziamento e programmazione dell'attivita). 1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, nonchè dai canoni di concessioni autostradali, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da altre entrate proprie indicate dallo statuto. I trasferimenti sono stabiliti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla Legge 23 agosto 1988, n. 362, tenendo conto delle entrate dell'Ente. I trasferimenti sono iscritti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sono erogati all'Ente con le modalità stabilite negli accordi di cui al comma 3. L'Ente non può impegnare nè erogare somme eccedenti le entrate. 2. Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la Legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione. 3. Il programma di cui al comma 2 è realizzato mediante accordi, stipulati ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuino separatamente i finanziamenti relativi alla gestione ordinaria, ivi compresi gli oneri pregressi e gli investimenti per ammodernamenti e nuove costruzioni. Gli accordi di programma sono rivisti annualmente. 4. Il Ministro del tesoro può autorizzare, in conformità al programma di cui al comma 2, l'assunzione da parte dell'Ente di mutui con garanzia dello Stato. 5. L'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 6. Convocazione del consiglio 1. Il consiglio è convocato dall'amministratore con avviso scritto da recapitare con raccomandata con avviso di ricevimento ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con le stesse modalità quarantotto ore prima della riunione. L'avviso contiene il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione nonchè l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. |
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